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Autodichiarazione aiuti Covid: aggiornata la compilazione del modello

lentepubblica.it • 29 Ottobre 2022

autodichiarazione-aiuti-covid-aggiornata-compilazione-modelloAggiornato il modello di autodichiarazione  che attesta il rispetto dei requisiti del Temporary framework per gli aiuti a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.


La semplificazione del modello arriva per venire incontro alle numerose richieste da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici.

L’Agenzia delle Entrate ha così individuato una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea. Ecco quali sono le novità del modello da poco aggiornato.

Aggiornata la compilazione del modello  di autodichiarazione sugli aiuti Covid

In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

La versione aggiornata del modello può essere presentata già a partire dal 27 ottobre 2022, mentre il termine ultimo per l’invio è il 30 novembre 2022, come stabilito dal provvedimento del 22 giugno 2022.

Questa modalità di compilazione semplificata è comunque facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A).

Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

Il testo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Potete consultare qui di seguito il testo completo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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